AVVELENAMENTI

Ordinanza Ministero della Salute 10/02/2012 in attesa di proroga per il 2016

All’art 1 si legge:
1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumita’ delle persone, degli animali e dell’ambiente e’ vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze
tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente; e’ vietato, altresi’, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
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CANE A CATENA

Bur n. 62 del 24 giugno 2014 – LEGGE REG. n. 17 del 19 giugno 2014
All’art. 1 si legge:1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:“2 bis. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.LEGGI TESTO INTEGRALE

COLONIE FELINE

Per “gatto libero” si intende l’animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.Per “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.Con riferimento alla tutela dei gatti che vivono in libertà, la Legge n. 281/91 – Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, all’art. 2 stabilisce, fra le altre cose, che:E’ vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta’.
I gatti che vivono in liberta’ sono sterilizzati dall’autorita’ sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
I gatti in liberta’ possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unita’ sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta’, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.LEGGI TESTO INTEGRALE

REGOLE CONDOMINIALI

Legge 11 dicembre 2012, n. 220 recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” che prevede la modifica della disciplina degli immobili in condominio così come disciplinata dal codice civile del 1942. L’articolo 16 stabilisce espressamente che “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici” (articolo 1138 del Codice Civile). Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293LEGGI TESTO INTEGRALE

ANIMALE INCIDENTATO

Il nuovo comma 9-bis dell’art. 189 del Codice della Strada, introdotto dalla Legge 120/2010, in ossequio alla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, prevede dunque che chi omette di prestare soccorso ad un animale d’affezione, da reddito o comunque protetto potrà essere punito anche sulla base delle testimonianze rese da terze persone presenti durante l’incidente. Secondo la nuova norma del Ministro, il conducente ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.LEGGI TESTO INTEGRALE